IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Vista  la  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  ed  in  particolare
l'articolo 3; 
  Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative  del  suddetto
regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in  particolare  le
sanzioni applicabili alle violazioni delle  disposizioni  del  citato
regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse
siano  attuate  in  applicazione  degli  articoli  125  e   126   del
regolamento medesimo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 2008; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Considerata  la  necessita'  di  introdurre  nel  testo   modifiche
ulteriori rispetto a quelle derivanti  dai  rilievi  formulati  dalle
competenti Commissioni permanenti della Camera  dei  deputati  e  del
Senato    della    Repubblica,    con     particolare     riferimento
all'armonizzazione delle sanzioni previste agli articoli 14 e 16; 
  Vista  l'ulteriore  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009; 
  Acquisiti  nuovamente  i  pareri   delle   competenti   Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 luglio 2009; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della  salute
e  delle  politiche  sociali,  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare, dello sviluppo  economico  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  18  dicembre  2006,
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione  e  la
restrizione  delle  sostanze   chimiche,   di   seguito   denominato:
«regolamento». 
 
          Avvertenza: 
             Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
             -  L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Il regolamento (CE) n. 1907/2006 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. 
             - La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          30 dicembre 2006, n. L 396. 
             - Il regolamento (CE)  n.  793/93  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84. 
             - Il regolamento (CE) n.  1488/94  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 29 giugno 1994, n. 161. 
             - La direttiva 76/769/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          27 settembre 1976, n. L 262. 
             - La direttiva 91/155/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          22 marzo 1991, n. L 76. 
             - La direttiva 93/67/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.  8
          settembre 1993, n. L 227. 
             - La direttiva 93/105/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
          novembre 1993, n. L 294. 
             - La direttiva 2000/21/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          28 aprile 2000, n. L 103. 
             -  L'art.  3  della  legge  25  febbraio  2008,  n.   34
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria  2007.),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O., cosi' recita: 
             «Art.  3  (Delega   al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale, il  Governo,  fatte
          salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di  direttive  comunitarie
          attuate in via regolamentare  o  amministrativa,  ai  sensi
          delle  leggi  comunitarie   vigenti,   e   di   regolamenti
          comunitari vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative. 
             2. La delega di  cui  al  comma  1,  e'  esercitata  con
          decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le  politiche
          europee e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i
          Ministri competenti per materia. I decreti  legislativi  si
          informano ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.
          2, comma 1, lettera c). 
             3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al  presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.». 
          Nota all'art. 1: 
             - Per il regolamento (CE) n. 1907/2006  vedi  note  alle
          premesse.